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Disposizione normativa:
Obbligo di pubblicazione dei dati aziendali sul proprio sito web


Dal 29 Luglio 2009 viene introdotto l'obbligo per tutte le società di capitali di pubblicare sui propri siti web, oltre alla partita iva: la sede societaria, il numero di iscrizione al registro delle imprese (REA) con relativa sede di appartenenza, il capitale sociale versato e la circostanza che vi sia un socio unico.

Vi è l'obbligo inoltre di indicare qualora ve ne sussista l'ipotesi, la dicitura "IN LIQUIDAZIONE" (per analogia vale anche per i casi di concordato e fallimento).

In dettaglio:

Legge 7 Luglio 2009 nr. 88

Nuovi obblighi per le società - Modificato l'articolo 2250 Codice civile

L'articolo 42 della Legge Comunitaria 2008 introduce importanti innovazioni sulla pubblicità di specifiche informazioni negli atti, e nella corrispondenza (ad es. fatture, contratti, lettere, ordinativi ecc.) delle società (sia di persone che di capitali). In particolare, vengono ripristinate - dopo il taglio al previgente art. 2627 c.c. effettuato dal provvedimento sul falso in bilancio del 2002 (D.lgs. n. 61) - le sanzioni amministrative per l'omessa pubblicazione delle informazioni previste dall'articolo 2250 codice civile, relative a:

Informazioni oggetto di pubblicità negli atti e nella corrispondenza delle società (sia di persone che di capitali):
1) la sede della società, il numero di iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta (per tutte le tipologie di società);
2) il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le società di capitali);
3) lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutte le tipologie di società);
4) lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. "unipersonali").

Le sanzioni
Dal 29 luglio prossimo, rischiano sanzioni piuttosto corpose le società (sia di persone che di capitali) che non ottemperano alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza compreso - solo per le società di capitali - il sito web. La nuova legge prevede l'applicazione delle sanzioni già previste dall'articolo 2630 codice civile per l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di amministrazione.

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