In
dettaglio:
Legge 7 Luglio 2009 nr. 88
Nuovi obblighi per le società - Modificato l'articolo 2250
Codice civile
L'articolo
42 della Legge Comunitaria 2008 introduce importanti innovazioni
sulla pubblicità di specifiche informazioni negli atti, e
nella corrispondenza (ad es. fatture, contratti, lettere, ordinativi
ecc.) delle società (sia di persone che di capitali). In
particolare, vengono ripristinate - dopo il taglio al previgente
art. 2627 c.c. effettuato dal provvedimento sul falso in bilancio
del 2002 (D.lgs. n. 61) - le sanzioni amministrative per l'omessa
pubblicazione delle informazioni previste dall'articolo 2250 codice
civile, relative a:
Informazioni
oggetto di pubblicità negli atti e nella corrispondenza delle
società (sia di persone che di capitali):
1) la sede della società, il numero di iscrizione
e l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta (per
tutte le tipologie di società);
2) il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente
dall'ultimo bilancio (per le società di capitali);
3) lo stato di liquidazione della società a seguito dello
scioglimento (per tutte le tipologie di società);
4) lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le
s.r.l. "unipersonali").
Le
sanzioni
Dal 29 luglio prossimo, rischiano sanzioni piuttosto corpose le
società (sia di persone che di capitali) che non ottemperano
alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella
corrispondenza compreso - solo per le società di capitali
- il sito web. La nuova legge prevede l'applicazione delle sanzioni
già previste dall'articolo 2630 codice civile per l'omessa
o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con
un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro da applicare, di regola,
per ciascun componente dell'organo di amministrazione.
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